Consiglio Nazionale
degli Utenti
Diritti dei minori in rete
Il Consiglio Nazionale
degli Utenti richiama l’attenzione
sui diritti dei fanciulli all’uso
e nell’uso di internet e riafferma
l’esigenza che tali diritti siano
da tutti rispettati.
Il Consiglio, nell’ambito delle
proprie competenze di promozione di
iniziative per l’affermazione
dei diritti e della dignità della
persona e delle particolari esigenze
di tutela dei minori in ogni aspetto
del processo comunicativo, dopo aver
organizzato a Napoli un Convegno internazionale
su “Minori e Internet. Doni e
danni della rete” nel novembre
2001, ed aver proposto l’adozione
di una “Carta dei diritti dei
bambini e dei ragazzi in rete”,
ha sviluppato il suo impegno con una
serie di audizioni di operatori ed esperti,
offrendo anche il proprio contributo
ad una riflessione in ambito comunitario
sulla sicurezza, nella prospettiva di
un impegno comune e di una alleanza
nell’interesse dei minori.
Il Consiglio ritiene ora opportuno riaffermare
i diritti dei minori, in modo esplicito
e con una impostazione sistematica,
sintetizzando ed enunciando principi
già vincolanti, che si possono
desumere e ricostruire dall’insieme
dell’ordinamento interno ed internazionale,
che devono essere da tutti rispettati,
determinando responsabilità,
e devono ispirare ogni regola, autoritativa
e di autodisciplina, che riguarda la
comunicazione, in specie mediante internet.
Libertà di espressione, eguaglianza,
salute, educazione e formazione, socializzazione
e gioco, ascolto, dignità e riservatezza,
sicurezza, sono diritti del minore che
si conformano in modo specifico per
l’uso e nell’uso della rete.
La enunciazione di tali diritti, che
trovano fondamento nella Costituzione
e nelle Convenzioni internazionali a
protezione del fanciullo, concorre a
diffonderne la conoscenza e ad affermare
la necessità del loro effettivo
rispetto.
1 - Libertà
di espressione
1.- Ogni fanciullo ha diritto alla libertà
di espressione, che comprende il diritto
di manifestare il proprio pensiero in
ogni sua forma, di ricercare, ricevere
e diffondere liberamente informazioni
ed idee, anche mediante l’uso
di strumenti informatici e di internet.
2.- Al fanciullo deve essere assicurato
l’uso dei mezzi di comunicazione
idonei a sostenere il pieno ed armonioso
sviluppo della sua personalità.
3.- La disponibilità e l’uso
dei mezzi di comunicazione devono corrispondere
al livello di maturità del fanciullo.
4.- I diritti dei minori sono prioritari,
quando concorrono con altri diritti,
anche nella comunicazione e nell’uso
della rete.
2 - Eguaglianza
1.- La disponibilità e l’uso
dei mezzi di comunicazione informatica,
l’accesso ad internet, le possibilità
di apprendimento attraverso di essi
non devono costituire un nuovo elemento
di discriminazione e di diseguaglianza
tra fanciulli.
2.- La comunità e le istituzioni
operano per rimuovere gli ostacoli economici,
sociali, tecnici e per superare i limiti
cognitivi che impediscono la disponibilità
e l’uso di mezzi di comunicazione
informatica appropriati per i fanciulli.
3.- Un sostegno specifico ed adeguato
deve essere assicurato ai fanciulli
svantaggiati o con disabilità,
garantendo loro gli strumenti ed i programmi
necessari per superare le condizioni
di disabilità e di svantaggio
che limitino l’accesso alla rete
e la sua utilizzazione.
3. – Salute
1.- Ogni fanciullo ha diritto ad usare
i mezzi di comunicazione e della rete,
senza che ne risulti un danno o un pregiudizio
per il proprio sviluppo fisico, mentale,
affettivo, morale, sociale e spirituale.
2. L’utilizzazione della rete
deve essere appropriata, anche nei tempi
e nelle modalità di uso, e non
deve favorire dipendenza e solitudine.
4.- Educazione e formazione
1.- Ogni fanciullo ha diritto di ricevere
nell’ambito familiare, nella scuola
e nel contesto delle altre agenzie educative,
formazione e conoscenze adeguate alla
sua crescita e maturazione, compresa
l’alfabetizzazione informatica
e l’educazione alla comunicazione,
anche mediante internet.
2.- Il fanciullo ha diritto ad essere
educato all’uso consapevole e
critico dei mezzi di comunicazione,
compreso internet. L’uso di internet
deve costituire strumento ordinario
di istruzione, mezzo di comunicazione
e occasione di apprendimento e di crescita
culturale.
3.-La disponibilità e l’accesso
ad internet, come strumento di insegnamento
e di formazione a distanza, devono essere
assicurati in tutte le situazioni di
impedimento della frequenza scolastica
o di difficoltà, che possono
essere superate con l’uso di questo
mezzo.
5.- Socializzazione
e gioco
1.- Il fanciullo ha diritto ad una equilibrata
vita sociale, nella quale si integri
e non sia dominante l’esperienza
della dimensione virtuale.
2.- Ogni fanciullo ha diritto a non
essere isolato e ad avere l’opportunità
di un uso comune e socializzato di internet,
nella famiglia, nella scuola, nei luoghi
di svago e di vita sociale appropriati
per la sua età.
3.- L’uso non individuale ma socializzato
di internet, nel contesto delle comuni
attività ricreative e formative,
deve essere agevolato da interventi
di sostegno da parte delle istituzioni.
6. – Ascolto
1.-Il fanciullo che comunica attraverso
internet ha diritto ad essere ascoltato
e trattato in conformità e nel
rispetto della sua condizione, età
e maturità.
2.- Chiunque entri in contatto con fanciulli
deve avere cura a che non sia pregiudicato
il loro sviluppo fisico, psichico e
morale. E’ da escludere ogni forma
di sfruttamento, assoggettamento e prevaricazione.
7 - Dignità
e Riservatezza
1.- Il fanciullo ha diritto alla riservatezza
nelle comunicazioni, ferma restando
la potestà dei genitori.
2.- Il fanciullo ha diritto a che il
proprio nome e la propria immagine non
siano usati, salvo che sia legittima
e giustificata la diffusione. In ogni
caso deve essere assicurata la dignità
del minore ed escluso ogni uso strumentale.
8. - Sicurezza
1.- Ogni fanciullo ha diritto alla sicurezza
nella navigazione in rete, che esclude
in particolare ogni induzione a comportamenti
illeciti o a rischio. Nel comunicare
con altri, il fanciullo ha diritto di
conoscere l’identità e
l’età della persona con
cui entra in contatto.
2.- La sicurezza deve essere garantita
da ciascun operatore nell’ambito
delle proprie competenze; in particolare
dai fornitori di servizi mediante l’uso
delle tecniche disponibili, la predisposizione
e l’offerta di strumenti di selezione
e filtraggio, di protezione e di identificazione.
9.- Responsabilità
La violazione dei diritti del fanciullo
nell’uso e con l’uso della
rete, mediante azioni o omissioni dolose
o colpose, è un illecito che
obbliga colui che lo ha commesso a risarcire
il danno, anche non patrimoniale, ferma
l’applicazione delle sanzioni
previste da specifiche norme.
( Approvato nella seduta del 3 febbraio
2004)
|